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Il patto di prova è disciplinato dall’art. 2096 del codice civile che lo definisce come una clausola volta a verificare e valutare l’effettiva convenienza alla definitiva costituzione del rapporto di lavoro. Elemento importante del patto di prova è la forma, la legge richiede quella scritta, ciò significa che l’assunzione del lavoratore per un periodo di prova deve risultare da atto scritto.
In difetto di tale requisito formale, la giurisprudenza ha precisato che il patto di prova è affetto da nullità e di conseguenza l’assunzione del lavoratore acquista il carattere della definitività.
Oltre al requisito formale del patto di prova, assume importanza fondamentale anche il momento costituivo del patto in questione. Ed infatti, recenti sentenze di merito, tra cui quella pronunciata dal Tribunale di Monza in data 05.05.2017, hanno chiarito come la sottoscrizione del patto di prova debba avvenire, al più tardi, contestualmente alla sottoscrizione dal contratto di lavoro ma, in ogni caso, prima che il rapporto di lavoro abbia inizio. Detta importante precisazione sta a significare che se il patto di prova viene sottoscritto successivamente all’inizio dell’attività lavorativa da parte del prestatore di lavoro, il patto è affetto da nullità ed il rapporto di lavoro assume carattere immediatamente definitivo.