Il diritto alle ferie è sancito dall’art. 36 co. 3 della Costituzione a norma del quale “il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite e non può rinunziarvi”.
Si tratta, quindi, di un diritto costituzionalmente garantito ed irrinunciabile, volto a consentire al lavoratore il recupero delle energie psicofisiche spese nell’esecuzione della prestazione lavorativa.
Senonché, il 24 settembre 2015 è entrato in vigore nel nostro ordinamento il d.lgs. 151 che, in deroga al principio di irrinunciabilità sancito dalla carta costituzionale, ha introdotto l’istituto della “cessione delle ferie”.
Oggi, dunque, il legislatore consente al lavoratore di cedere a titolo gratuito e solidaristico le ferie maturate ai lavoratori dipendenti dello stesso datore di lavoro, al fine di consentire a questi ultimi di assistere i figli minori che necessitano di cure costanti per le particolari condizioni di salute in cui si trovano.
Si noti che la cessione potrà riguardare solo le ferie accantonate dal lavoratore nella misura eccedente l’ammontare minimo legale di 4 settimane previsto dall’art. 10 co 1 del d.lgs. 66/2003, nonché le ore di riposo eccedenti il monte ore costituito dai riposo giornalieri e settimanali, rispettivamente disciplinati dagli art. 7 e 9 del d.lgs 66/2003.
Per quanto riguarda le modalità, la misura e le condizioni concrete per l’attuazione della cessione l’art. 24 del d.lgs. 151/2015 rinvia alla disciplina contenuta nei contratti collettivi di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Tra i settori del lavoro privato che hanno inserito nella contrattazione collettiva l’innovativo istituto dell ferie solidali si annoverano quello chimico, con il Ccnl del 15/10/2015 e quello metalmeccanico con il Ccnl del 26/11/2016.
Avv. Paola Cimino