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È mancata oggi la dottoressa Laura Girardello fondatrice della L.I.D.A (lega italiana dei diritti degli animali)
La LIDA è nata nel 1977 per mettersi a difesa degli esseri più maltrattati più torturati e ammazzati : gli animali vittime dell’uomo. Nel 1978 il 26 gennaio a Bruxelles e il 15 ottobre a Parigi, presso la sede dell’ UNESCO la LIDA fu tra le molte associazioni europee e internazionali che presentarono e proclamarono “La Dichiarazione universale dei Diritti dell’Animale” sottoscritta da personalità del mondo filosofico, giuridico e scientifico.
(Remy Chauvin, etologo e scrittore, Alfred Kastler, premio Nobel per la fisicia, S.E. Hamza Boubakeur, rettore dell’ Istituto Mussulmano della Moschea di Parigi, il prof. Georges Heuse)
La delegazione italiana era costituita dalla dr. Laura Girardello, dal dr. Giovanni Peroncini, dal prof. Mario Girolami e dalla prof. Clara Genero.Tutto il direttivo della nostra associazione, i nostri soci, in primis i nostri volontari ricordano e piangono questa donna fantastica che divulgando la carta dei diritti diffuse il concetto di etica e rispetto verso ambiente e animali in un periodo in cui esisteva solo la pietà e l’anti vivisezionismo. Ad oggi LIDA conta sezioni in quasi tutte le regioni italiane sempre in prima fila nella loro missione.

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DEGLI ANIMALI

Articolo 1 

Tutti gli animali nascono uguali davanti alla vita e hanno gli stessi diritti all’esistenza.

Articolo 2

a) Ogni animale ha diritto al rispetto;
b) l’uomo, in quanto specie animale, non può attribuirsi il diritto di sterminare gli altri animali o di sfruttarli violando questo diritto. Egli ha il dovere di mettere le sue conoscenze al servizio degli animali;
c) ogni animale ha diritto alla considerazione, alle cure e alla protezione dell’uomo.

Articolo 3 


a) Nessun animale dovrà essere sottoposto a maltrattamenti e ad atti crudeli;
b) se la soppressione di un animale è necessaria, deve essere istantanea, senza dolore, nè angoscia.

Articolo 4 


a) Ogni animale che appartiene a una specie selvaggia ha il diritto di vivere libero nel suo ambiente naturale terrestre, aereo o acquatico e ha il diritto di riprodursi;
b) ogni privazione di libertà, anche se a fini educativi, è contraria a questo diritto.

Articolo 5 


a) Ogni animale appartenente ad una specie che vive abitualmente nell’ambiente dell’ uomo ha diritto di vivere e di crescere secondo il ritmo e nelle condizioni di vita e di libertà che sono proprie della sua specie;
b) ogni modifica di questo ritmo e di queste condizioni imposta dall’uomo a fini mercantili è contraria a questo diritto.

Articolo 6 


a) Ogni animale che l’uomo ha scelto per compagno ha diritto ad una durata della vita conforme alla sua naturale longevità;
b) l’abbandono di un animale è un atto crudele e degradante.

Articolo 7 


Ogni animale che lavora ha diritto a ragionevoli limitazioni di durata e intensità di lavoro, ad un’alimentazione adeguata e al riposo.

Articolo 8 


a) La sperimentazione animale che implica una sofferenza fisica o psichica è incompatibile con i diritti dell’ animale sia che si tratti di una sperimentazione medica, scientifica, commerciale, sia di ogni altra forma di sperimentazione;
b) le tecniche sostitutive devono essere utilizzate e sviluppate.

Articolo 9 


Nel caso che l’animale sia allevato per l’alimentazione deve essere nutrito, alloggiato, trasportato e ucciso senza che per lui ne risulti ansietà e dolore.

Articolo 10 


a) Nessun animale deve essere usato per il divertimento dell’ uomo;
b) le esibizioni di animali e gli spettacoli che utilizzano degli animali sono incompatibili con la dignità dell’animale.
Articolo 11

Ogni atto che comporti l’uccisione di un animale senza necessità è un biocidio, cioè un delitto contro la vita.

Articolo 12 


a) Ogni atto che comporti l’uccisione di un gran numero di animali selvaggi è un genocidio, cioè un delitto contro la specie;
b) l’inquinamento e la distruzione dell’ambiente naturale portano al genocidio.

Articolo 13 


a) L’animale morto deve essere trattato con rispetto;
b) le scene di violenza di cui gli animali sono vittime devono essere proibite al cinema e alla televisione a meno che non abbiano come fine di mostrare un attentato ai diritti dell’animale.

Articolo 14 


a) Le associazioni di protezione e di salvaguardia degli animali devono essere rappresentate a livello governativo;
b) i diritti dell’animale devono essere difesi dalla legge come i diritti dell’uomo.

CHI SALVA UNA VITA SALVA IL MONDO INTERO

A cura di LIDA NOVARA